PETIZIONE: STOP ALLE DENUNCE CONTRO I DJs
[[* Per urgenti necessità il presente documento verrà inviato indistintamente
a tutti quegli organi che chi più chi meno ruotano attorno alla mansione del dj
e dell'intrattenimento musicale, nonchè a tutti coloro che in qualsivoglia
forma o modo vorranno dare voce ad una problematica lavorativa odierna
strettamente legata al settore dello spettacolo, in particolar modo a quello
dell'intrattenimento danzante e musicale.]]
Egregi Signori, siamo un gruppo di persone che, a vario titolo, svolgono
l'attività di disc-jockey.
Svolgiamo tale attività in discoteche, circoli e altri locali. Alcuni di noi
sono impegnati anche come produttori discografici.
Nonostante i nostri diversi profili professionali, tutti siamo accomunati dalla
grande passione per la musica e dalla consapevolezza che esistono precisi doveri
di correttezza professionale, a prescindere dal livello d'impegno personale.
Questo documento vorrebbe ottenere "un'apertura di dialogo" per
discutere e chiarire insieme a voi, alcuni aspetti del nostro lavoro che
coinvolgono questioni di tipo legale. E non solo.
PREMESSA
Ognuno di noi è consapevole che la VERA PIRATERIA MUSICALE vada combattuta
senza compromessi, anche per evitare l'ulteriore aggravarsi della crisi che
coinvolge questo settore, tra l'altro già particolarmente in difficoltà, a
nostro avviso;
riteniamo essere, per ragioni ovvie, tra i maggiori acquirenti di musica;
riteniamo che con la nostra attività di ricerca musicale ed impegno
professionale, favoriamo la diffusione e la crescita della cultura musicale e
dell'intrattenimento del nostro paese;
sul mercato italiano sono in vendita attrezzature professionali che consentono
l'utilizzo di formati e supporti digitali;
molti nostri colleghi europei utilizzano tranquillamente tali attrezzature da
tempo, e non ci sembra altresì giusto essere penalizzati rispetto al resto
dell'Europa.
Allo stato attuale, troppo spesso ci sembra che il dj venga sanzionato secondo
una interpretazione non corretta della normativa attuale: la cronaca ci mostra
come queste sanzioni penali-amministrative siano poi invalidate dai Tribunali
della Repubblica. Vorremmo quindi portare l'attenzione di tutti sulla corretta
interpretazione ed applicazione delle attuali normative, che trova riscontro
nelle sentenze o nei provvedimenti che presenteremo di seguito.
IL DJ E LE NUOVE TECNOLOGIE
Noi tutti acquistiamo musica in misura notevolmente superiore di un acquirente
medio e siamo, quindi, tra i primi sostenitori economici del mercato
discografico. Alcuni di noi sono anche produttori musicali, e tutti svolgiamo
una azione di contrasto contro la vera pirateria, fondata su regole
deontologiche non scritte alle quali ci atteniamo rigorosamente e ad una azione
informativa verso chi si avvicina al nostro settore.
Molti di noi per vari motivi acquistano musica su siti internet specializzati in formato mp3, o riversano i propri dischi in vinile su altri supporti (Hard Disk, CD, minidisc, ecc) semplicemente per rendere più agevole il proprio lavoro; altri ancora per motivi di comodità e velocità, accorpano grandi quantità dei titoli in loro possesso in pochi cd masterizzati. La legge attuale sui diritti d'autore a nostro parere, viene interpretata in modo erroneo non considerando le nostre esigenze tecniche, a differenza di quanto accade ad esempio in ambito radiofonico.
Ci siamo più volte trovati a seguire le vicende di nostri colleghi che, per indagini condotte secondo interpretazioni della normativa in questione (ART.171-TER) restrittive e superficiali, hanno dovuto affrontare notevoli impegni di denaro per avvocati e processi, nonchè gravi danni alla loro immagine professionale per poi, in fase giudiziale, vedere riconosciuti i propri diritti con sentenze di archiviazione o assoluzione. All'enorme disagio e alla preoccupazione per i djs chiamati a giudizio per un reato rivelatosi INESISTENTE, si è aggiunta l'indecisione e la paura di coloro che avevano intenzione di adottare i nuovi sistemi di lavoro offerti dal mercato odierno o semplicemente di avvicinarsi a questo lavoro, anche per mero divertimento.
Oggi, dalla rete è possibile accedere ai repertori di praticamente tutte le case discografiche di riferimento ed è possibile acquistare online musica in formato digitale da utilizzare lecitamente durante il normale svolgimento della nostra mansione. E' anche possibile accedere ai brani messi direttamente e liberamente a disposizione dagli autori stessi che, rinunciando così alla pubblicazione classica su vinile o cd, possono avere una promozione potenzialmente infinita delle loro opere. Tutto questo è permesso dalle odierne tecnologie, e consente di superare le difficoltà nel reperire negli ormai pochi e non sempre forniti negozi di dischi, alcune tracce comunemente utilizzate ed eseguite in discoteca dai dj .
Esempi di siti tra i più frequentati dai dj di tutto il mondo, oltre all'ormai famosissimo ITunes, se ne possono fare a migliaia. Ne linkiamo alcuni:
www.edmdigital.com www.beatport.com www.djdownload.com www.karmadownload.com www.traxsource.com www.3beatrecords.co.uk shop.city16.com www.nufonix.com www.playittonight.com http://store.yahoo.com//twistedamerica www.trackitdown.net www.yoshop.com www.wombmusic.com www.audiojelly.com www.imodownload.com www.opdance.com www.stompy.com .. e molti ancora che per motivi di spazio non stiamo a citare.
IL DJ E LA NORMATIVA VIGENTE
Il DJ è un normale lavoratore, un semplice prestatore d'opera, un libero
professionista a volte, ma sempre, così come amava definirsi Totò, "un
operario dello spettacolo".
Il DJ non è un'impresa, quindi. Non fa commercio, artigianato, industria o
agricoltura.
Sarebbe quasi inutile soffermarsi su un punto tanto banalmente chiaro, eppure da
qualche tempo, si è andata imponendo l'idea che il DJ fosse in un modo o
nell'altro coinvolto nella formazione dei diritti d'autore e connessi che si
creano in discoteca durante una normale serata in cui, egli, è
"lavoratore", appunto.
Quanto sia chiara la distinzione tra un'impresa ed un prestatore d'opera, ad esempio era scritto sin dal lontano 1967 in una sentenza della Corte di Cassazione e valga per tutte le altre volte si è parlato di questa distinzione:
"Non è titolare di azienda l'esercente di uno studio professionale ... anche se questo sia dotato di apparecchi ed attrezzi di notevole valore, che però servono all'espletamento di quella speciale attività intellettuale, poiché nello studio professionale quello che conta e prevale è sempre l'opera intellettuale del titolare, il quale svolge la propria attività in base a un incarico fiduciario del committente, piuttosto che agire di propria iniziativa come nell'attività d'impresa" (Corte di Cassazione, sentenza 21 luglio 1967, n. 1889).
Di seguito riportiamo una massima estrapolata sempre da una sentenza pronunciata dal tribunale del riesame di MILANO riguardante appunto, un dj denunciato in base all'ART. 171-TER per aver utilizzato in discoteca supporti, cd in questo caso, secondo gli accertatori "illecitamente riprodotti" perchè masterizzati e privi del contrassegno S.I.A.E. Denuncia che successivamente e puntualmente in fase giudiziale fu trovata priva di fondamento e non applicabile alla mansione del dj:
" L'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale ".
Tribunale Milano, 1 ottobre 2002
Foro ambrosiano 2002, 521 '
Il DJ, per quanto detto, duplica ed utilizza i supporti e/o formati per uso personale. Non se ne dovrebbe neppure discutere.
Per continuare con un po' di storia, il 6 settembre 2001, uno dei DJ che aderiscono a questo documento, aveva vista risolta la sua denuncia (art. 171-ter comma 1° lettere C e D) grazie all'archiviazione richiesta dallo stesso PM ed accolta dal GIP, in quanto l'aver utilizzato le proprie copie masterizzate durante una serata in discoteca, citiamo: "non emergono fatti di rilevanza penale" essendo in presenza di copie di opere effettuate al possesso degli originali al fine di salvaguardare l'opera originale. Insomma, non è reato.
Nonostante ciò, autorevoli fonti non tenendo in debito conto questi pronunciamenti, lasciarono si affermasse l'idea che il DJ potesse essere chiamato alla responsabilità penale per il solo fatto di usare i propri CD o file MP3 o qualsiasi altro supporto fatto ed usato a titolo personale, durante lo svolgimento della normale sua mansione. In una vecchia intervista del novembre 2002, rilasciata ad un sito dedicato al "djing", www.djing.it, alla domanda: Se il dj lavora con cd masterizzati, dove ha riversato i suoi vinili, è in regola?, la SIAE dichiarava:
(dal sito: http://www.djing.it/view_news.asp?ID=15 )
Si presuppone che tutto ciò sia fatto a scopo di lavoro, quindi di guadagno: perciò vanno corrisposti anche i diritti d’autore, relativi alle forme di utilizzazione pubblica, ai produttori discografici e agli autori. La SIAE può mettere in regola, per quanto concerne i diritti d’autore dei suoi associati (autori delle musiche e dei testi), i cd masterizzati utilizzati dai dj. Ma, prima di tutto, il dj deve chiedere l’autorizzazione, per la registrazione dei brani, ai produttori discografici ovvero alle associazioni che li rappresentano (SCF, AFI,CMI). In sintesi per riprodurre un Cd è necessario, prima di tutto, il permesso dei produttori discografici. L’articolo 72 della legge sul diritto d’autore indica, infatti, che, “salvi i diritti spettanti all’autore” (amministrati direttamente dalla SIAE) “il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni e di voci, ha il diritto esclusivo, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, il disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo”. Il dj dovrebbe, quindi, una volta ottenute le autorizzazioni dai produttori discografici, recarsi nella sede più vicina della SIAE, corrispondere i diritti d’autore e farsi rilasciare il contrassegno che attesta di essere in regola con tutti i diritti. Altrimenti la SIAE non può rilasciare i bollini. Infatti, secondo la legge 248 del 2000 (art.171 ter), “è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro: abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno”.'
Dichiarazione smentite dai fatti.
In un'altro notissimo sito dedicato ai diritti d'autore, www.dirittodautore.it, in un altrettanto famoso quaderno intitolato "la discopirateria", l'autore scriveva che "l'attività di disck jockey eseguita in esercizi aperti al pubblico" fosse soggetta alle norme che tutelano il diritto d'autore aggiungendo al presupposto che l'attività fosse per scopi di lucro e rivolta ad una platea di fruitori, costituita dai frequentatori del locale.
A noi, che il DJ lo facciamo da anni, mai nessuno ha chiesto autorizzazioni SIAE. Alla gestione delle discoteche, invece, sì.
Lo scritto continuava con l'assunto che la finalità di lucro fosse attestata dal corrispettivo che il "Dj" riceveva dal gestore in cui prestava la sua opera, mentre la diffusione al pubblico è insita nella tipologia della prestazione del servizio costituito dalla materiale esecuzione di vari brani musicali, tutti fissati su supporti fonografici.
Di fronte ad affermazione del genere restiamo perplessi: chiunque abbia anche solo un minimo di dimestichezza con la discoteca o, comunque, con una serata dove venga impiegato un disc jockey sa bene che la "pubblica esecuzione" attraverso il mezzo meccanico è qualcosa che viene atribuita responsabilmente a colui che, preventivamente, accede al "Permesso SIAE". Quel "colui che", naturalmente, non è il DJ.
L'art. 171-TER stabilisce che:
“(A) E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di
(B) lucro:
(C) abusivamente duplica, riproduce,
(D) trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;”
Il legislatore con la presente normativa, intendeva sanzionare diverse e piu' allarmanti forme di illiceità economiche, generalmente riconducibili alla cosidetta "pirateria discografica" (duplicazione su larga scala, vendita abusiva.. ecc) che è cosa ben diversa dalla semplice trascrizione delle esecuzioni musicali su supporti PERSONALI da parte dei dj. Questi ultimi contribuiscono con il loro operato alla conoscenza da parte del pubblico di tali opere, pubblicizzandole ed invogliandone un eventuale acquisto, mettendo quindi gli autori in condizione di percepire un ulteriore guadagno oltre a quello già assicurato per l’esecuzione dell’opera da parte del dj medesimo. In quanto da sempre, per ogni singolo brano ESEGUITO il dj è tenuto a scrivere su un modulo S.I.A.E, denominato "Programma Musicale", l'autore e il titolo dell'opera.
Quanto sia distante la volontà del legislatore dalla realtà di ciò che avviene è ben descritto sui verbali di denuncia dove si possono leggere contestazioni più o meno di questo tenore : "...perchè commettendo il fatto per uso non personale, abusivamente duplicava e riproduceva mediante mesterizzazione da CD originali..."; oppure ancora: "il sequestro è stato eseguito poiché si accertava nella mattinata del 29.01.2001 che i diritti pagati alla SIAE dalla Xxxxxx s.n.c sono relativi alla sola diffusione della musica all'interno del liocale; pertanto l'utilizzo e la detenzione nel locale dei CD audio duplicati dal Xxxx Xxxxxx risultano in violazione all'art 171-ter 1° co lettera c-d L. 633/41 come sostituito dall'art. 14 L. 248/2000...."
Alla luce di tutto ciò cerchiamo di trarre le prime considerazioni:
[[(A) - L'uso da parte del dj del supporto "anche privo di contrassegno S.I.A.E." è personale, in quanto in nessuna forma o modo ceduto a terzi.]]
[[(B) - Il lucro per essere tale come descritto dalla norma, deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non dall'aspetto remunerativo per l'operato di "tecnico" o "prestatore d'opera" che il dj svolge durante la sua mansione.]]
[[(C) - Non vi è duplicazione abusiva alcuna,in quanto concessa e regolarizzata dall'ART.71-SEXIES e ART.71-SEPTIES, i quali articoli autorizzano la copia privata su supporto di memorizzazione (cd,hard disk,nastri,ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera e pagando un equo compenso applicato anticipatamente sui supporti in questione. Tale compenso nasce per remunerare gli aventi diritto anche in previsione dell'eventuale copia privata, quindi autorizzata.]]
[[(D) - Inoltre il dj non "trasmette o diffonde" l'opera in modo che chiunque possa avervi accesso a questa, ma ne fa solamente una ESECUZIONE ma sempre in senso tecnico, e soprattutto NON ABUSIVA, in quanto concessa a priori e regolarizzata da permessi S.I.A.E. e compilazione del modulo denominato "programma musicale" nato per la ripartizione dei diritti d'autore.]]
Il supporto PERSONALE privo di contrassegno S.I.A.E. in possesso al dj è lecito. In quanto il "bollino" S.I.A.E. non è previsto per la copia privata. Nella mansione del dj questo supporto ha gli stessi diritti e limiti del supporto contraddistinto dal contrassegno sopracitato.
Il "bollino" S.I.A.E, spesso cercato dalle autorità per contraddistinguere la "legalità" del supporto, in questo caso non ha valore alcuno, in quanto tale contrassegno nasce esclusivamente per regolarizzarne la vendita / distribuzione del supporto, cosa sicuramente diversa dal lavoro del dj.
DALLA STAMPA E DAL WEB
[[Il gazzettino veneto]]
MUSICA Speaker di Radio Padova e conosciuto animatore di discoteche era stato
accusato di aver violato le norme sul diritto d’autore con dischi masterizzati
Dj assolto: programmi radiofonici confezionati con cd originali
(L.I.) Era accusato di aver violato le norme che tutelano il diritto d'autore. Al processo è però riuscito a dimostrare che i compact-disc utilizzati nell'esercizio della sua professione erano originali. Assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza con cui il giudice monocratico Vincenzo Sgubbi ha scacciato gli incubi dalla mente di Alberto Martin , 37 anni, notissimo disc-jockey residente in città, speaker di Radio Padova e animatore delle nottate funky al "Palladium" di Vicenza. L'inchiesta a suo carico era partita il 21 luglio dell'anno passato. Quella notte i finanzieri del nucleo provinciale di polizia tributaria di Venezia avevano effettuato un controllo alla discoteca "Tamurè" di Jesolo. Avevano osservato il dee-jay all'opera. Si erano accorti che stava adoperando dei compact-disc. A fine serata gli avevano perquisito le valigie. Erano spuntati fuori 67 cd masterizzati. Le borse del disc-jockey erano finite sotto sequestro. Le Fiamme Gialle non si erano accontentate. Era subito scattata la perquisizione domiciliare. A casa del trentasettenne avevano trovato altri 58 compact-disc, un computer ed un masterizzatore. Per i finanzieri si trattava di materiale "pirata" su cui non erano stati pagati i diritti Siae. Il dee-jay avrebbe potuto cavarsela con un decreto penale di condanna. Tra multa e sanzione pecuniaria avrebbe però dovuto sborsare la bellezza di 45.000 euro. Martin ha scelto di affrontare il processo. I suoi legali, gli avvocati Marco Grasselli e Anna Osti, sono riusciti a smontare il castello accusatorio. E' emerso che il dee-jay "confezionava" a domicilio i programmi commissionati dall'emittente. Utilizzando però dei cd originali. Nel suo archivio personale tutti gli esemplari risultano regolarmente catalogati. Non vi sarebbe stata insomma nessuna condotta finalizzata ad evadere i diritti Siae. Paradossalmente i diritti d'autore sarebbero stati versati addirittura due volte: la prima all'atto d'acquisto dei cd, la seconda nel momento in cui l'emittente radiofonica manda in onda i brani, anche su supporti masterizzati.
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[[Dal sito: www.djing.it]]
Spett.le Redazione djing, sono l'Avv. Marco Grasselli ed ho difeso, con l'Avv. Anna Osti, il dj Alberto Martin nel procedimento sfociato nella sentenza che Voi avete segnalato. La sentenza non si limita a statuire che la duplicazione è lecita "solo se siete dj" come ha scritto il Corriere Veneto, ma illustra principi veramente innovativi. La condotta della duplicazione non è "abusiva" e quindi in violazione dell'art. 171 ter, L. 633/41, quando è mera manipolazione dei supporti originali che sono in possesso del Dj. Inoltre il "fine di lucro" deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non essere solo un aspetto secondario della condotta (il Dj trae il proprio guadagno dallo stipendio della discoteca e non dalla duplicazione) e l'uso (non) personale, molte volte, è un concetto che può definirsi e delimitarsi specularmente al concetto di uso professionale. Ritengo che siano state poste le basi per la via che porterà al riconoscimento al Dj della copia strumentale per "uso discoteca". (cfr. Tribunale di Milano sent. del 01/10/2002). Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi saluto cordialmente.
Avvocato Marco Grasselli
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[[Dal sito: www.ladige.it 03/05/2005]]
Dj Jeffrey aveva in casa 234 cd duplicati Compact masterizzati assolto noto disc jockey
Aveva in casa 234 compact disc masterizzati, ma è stato assolto. Il giudice Claudia Miori ieri ha riconosciuto la completa innocenza di Gianfranco La Giorgia, 45 anni, meglio noto in provincia come Dj Jeffrey. Nell´aprile del 2003 la Guardia di finanza aveva trovato in casa del dj molti cd non originali e tutta l´apparecchiatura necessaria per le duplicazioni. Ieri il dj era assistito dall´avvocato Franco Busana che è riuscito a dimostrare che i cd trovati dalla Finanza erano per uso personale. La Giorgia era anche imputato per sette cd contenenti non musica, ma software. Il dj non era riuscito a mostrare le licenze relative. L´accusa, però, non è riuscita a dimostrare di quali programmi si trattasse. Così La Giorgia è stato assolto anche per questo capo di imputazione, riportando, così, una vittoria su tutta la linea. Respinta l´ipotesi accusatoria secondo la quale il dj riproduceva i compact disc per poi vendere le copie masterizzate. L´avvocato Busana ha dimostrato in udienza che La Giorgia possiede, all´epoca dei fatti, 18 mila disci in vinile e 5 mila compact disc. Un totale di 23 mila titoli di fronte ai quali i 234 cd masterizzati quasi scomparivano. Segno che il dj riproduceva solo i pezzi più preziosi della sua collezione per non sciuparli o danneggiarli con l´uso. Le argomentazioni dell´avvocato Busana hanno spinto anche il pubblico ministero di udienza a chiedere l´assoluzione per La Giorgia. Il dj era stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di compilation musicali che utilizzava presso le più famose discoteche del Trentino, specie quello del Basso Sarca dove lavora maggiormente. Doveva rispondere di violazione della legge 18 agosto 2000 n. 248 «Nuove norme di tutela del diritto di autore» che prevede due tipi di sanzioni: quella penale disciplinata dagli articoli 13 e 14, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2.582 euro a 15.494 nonché quella amministrativa, regolamentata dall´articolo 8, con il pagamento pari al doppio del prezzo di mercato per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
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[[Dal sito: www.djing.it]]
Estratto dalla sentenza 525/05 del 02.05.2005
Si imputa al La Giorgia di avere duplicato abusivamente 234 compact disk contenenti opere musicali tutelate dal diritto d’autore…
……trattandosi nell’un caso come dell’altro materiale in relazione al quale è stata dichiarata dall’interessato la destinazione ad uso personale. La circostanza trova diretta conferma, per quanto concerne i cd musicali duplicati, nel dato che l’imputato – che svolge da tempo l’attività di disc jockey, fu trovato dagli inquirenti nella disponibilità, oltre che dei cd originali corrispondenti, anche di una ricchissima collezione di compact disck e di dischi vinile di vario tipo. La raccolta di dischi è effettivamente constatata dall’operante appare affatto compatibile con la passione dichiarata dall’interessato per dischi musicali particolari, nonché con l’abitudine adottata di farsi spesso delle copie degli originali detenuti, per evitare l’usura……
La Giorgia Gianfranco è stato assolto, perché il fatto non sussiste.
CONCLUSIONI
In virtù di quanto detto sopra, le nostre richieste si riassumono nella
semplice ma doverosa esclusione della mansione del dj a fatti erroneamente
denunciati come pirateria musicale, violazione dei diritti d’autore o
diffusione abusiva in pubblico.
Il dj da parte sua, si impegnerà a non violare la vera norma della ratio quale ART. 171-TER descrive e che come unica forma delittuosa gli si può attribuire. Coerentemente quindi, il dj non dovrà cedere per nessun titolo e in qualsivoglia modo il proprio supporto personale a terzi.
Dal canto suo, l’esercizio responsabile ove il dj si esibisce, dovrà fornire tutti gli strumenti idonei e necessari per regolarizzare le esecuzioni in pubblico, cosi’ da poter destinare i diritti d’autore agli aventi diritto.
La doverosa eccezione "per copia/supporto uso lavoro" o "copia tecnica limitata" che dirsivoglia, risulta oltremodo necessaria e di urgente applicazione per salvaguardare un lavoro, quello del dj, che per via di una normativa non sempre interpretata nella sua corretta forma applicativa rischia lentamente ma inesorabilmente di estinguersi. Questo a fronte del fatto del continuo sviluppo tecnologico inerente al nostro settore che l'attuale normativa non sempre tiene in considerazione, incriminando il dj (spesso molto giovane e con scarse disponibilità economiche) di reati a lui estranei, dovendo subire perquisizioni domiciliari, sequestro delle PROPRIE COPIE PRIVATE ed essere identificato come persona sottoposta ad indagine.
Tutto questo con il conseguente notevole dispendio di denaro per difese legali e procedimenti penali.