Federazione Italiana Disc Jockeys Animatori e Speakers

 

 - NUOVE NORME SUL FUMO: COSA CAMBIA PER LE DISCOTECHE ? -

   Dal 29 dicembre 2004 entrerà completamente in vigore la legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 sulla tutela della salute dei non fumatori nei locali chiusi (Suppl. Ord. alla G.U. Serie Gen. 20.1.2003).
1. Le discoteche e la legge 11 novembre 1975, n. 584.
Nelle "sale chiuse da ballo" it generalizzato divieto di fumare esiste fin dal 1975 per effetto della legge n. 584/1975, la quale all'art. 1, lettera b) prevede analogo divieto anche "nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico e teatrale, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico".
Nessun divieto la norma dispone invece per i pubblici esercizi, quali bar, pub, ristoranti.
L'art. 3 della legge n. 584/1975 prevede che it conduttore dei locali interessati dal divieto di fumare pub ottenere dal Sindaco del Comune ove e ubicato it locale, previa verifica sanitaria, 1'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare, installando un impianto di condizionamento d'aria o di vantilazione, rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'U.N.I. e aventi altresi i requisiti tecnici previsti dal D.M. Sanity 18.5.1976.
I titolari dei locali da ballo che _non sono muniti dell'autorizzazione sindacale all'esenzione dall'osservanza dei divieto di fumare, ai sensi dell'art. 2 della legge sono obbligati a curare 1'osservanza del divieto esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con t'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
I gestori che non osservano l'obbligo di esposizione dei cartelli previsto dall'art. 2, sono sanzionati col pagamento di una somma da euro 200 a euro 2000. Se it locale e munito dell'autorizzazione del Sindaco all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare ma gli impianti di condizionamento non sono funzionanti o perfettamente efficienti, la sanzione a da euro 300 ad euro 3000.
Contrariamente a quanto da molti erroneamente supposto, nessuna sanzione sussiste a carico del titolare del locale nel caso di violazione del divieto di fumare da parte degli avventori. L'art. 5 della legge dispone inoltre che, ferme restando le sanzioni pecuniarie suddette, l'Autorita di P.S. pub adottare le misure previste dall'art. 140 del Regolamento T.U.L.P.S., cioc la sospensione della licenza da tre giorni a tre mesi o la revoca della stessa.

2. La nuova legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51. L'art. 51, c. 1 della legge n. 3/2003 dispone it divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

quella di ottemperare compiutamente a quanto previsto dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con la consapevolezza che siffatta scelta pub comunque esporre it gestore alla irrogazione delle misure sanzionatorie previste dalla legge n. 3/2003, qualora l'autorita di controllo optasse per una interpretazione diversa, di applicability tout court delle nuove norme a tutti i locali al chiuso, discoteche e locali da hallo inclusi.
In tal caso, le eventuali misure sanzionatorie andrebbero opposte nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con ottime possibility di successo almeno per quanto riguarda la non applicability di sanzioni pecuniarie a causa della estrema difficolta interpretativa delle norme ritenute violate dall'autorita di controllo.
In sostanza, nella attuale condizione di forte incertezza interpretativa, la soluzione meno dolorosa e pin equilibrata sembra essere quella di ritenere assoggettati i locali da ballo al chiuso alla vecchia legge n. 584/1975.
Pertanto, discoteche, night dub, dancing e sale da ballo the hanno gia ottenuto dal Sindaco l'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare ai sensi della suddetta legge dovranno mantenere gli impianti in perfetta condizione di funzionamento e in caso di controlli esibire la predetta autorizzazione sindacale.
Viceversa, i locali che non si sono mai muniti di detta autorizzazione, dovranno continuare a mantenere in posizione visibile i cartelli indicanti it divieto di fumare.

4. La difesa legale gratuita riservata agli associati al SILB.
In questa prima fase, it S.I.L.B. garantira ai propri associati adeguate forme di assistenza legale gratuita in sede amministrativa per i casi di irrogazione_ di sanzioni pecuniarie, ove determinate dalla pretesa applicability anche ai locali da ballo delle nuove disposizioni di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
In tal caso, le aziende associate dovranno imrnediatamente contattare la segreteria nazionale del S.I.L.B. (06-583921 - dr. Rino Sportoletti) e trasmettere la documentazione necessaria per la proposizione del ricorso (verbale di accertamento di violazione, autorizzazione all'esenzione dal divieto di fumare, dati completi del locale e del legale rappresentante, ultimo certificato di iscrizione al SILB).
I tempi per proporre validamente l'opposizione sono estremamente brevi, per cui la richiesta di intervento legale al SILB andra effettuata con la massima tempestivita, subito dopo aver ricevuto it verbale di contestazione.

Avv. Attilio Pecora
Consulente legale nazionale del SILB